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  21/03/2008
  Nominato il commissario prefettizio
  A seguito delle dimissioni, formalizzate in data 19 febbraio 2008 dal Sindaco sig. Sergio Bulzi e presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23 febbraio 2008, divenute efficaci ed irrevocabili, il Prefetto della Provincia di Milano ha nominato, con decreto prot. n. 13.4/200800379 del 15 marzo 2008, il Dottor Renato Saccone, Vice Prefetto Vicario, quale Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Cesate, decretando nel contempo la sospensione del Consiglio Comunale ed il conferimento dei poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco al predetto Commissario Prefettizio.
   
 
  Commenti:
  Data: 24/03/2008   Autore: a.p.
  ok, ma si è capito perché il sindaco si è dimesso (seriamente, intendo)?? perché se è PRIMARIAMENTE perché è malato, non capisco perché non l'abbia detto e abbia scaricato tutto (o parte) sul politico; e , di converso, se è veramente per colpa dell'opposizione...beh, il fatto non ha bisogno di essere commentato, il rifiuto della dialettica politica (politica, ma sarebbe meglio dire amministrativa) già basta. grandi! e sempre trasparenti, mi raccomando!!! ps. grande sito: l'unico che da informazioni!!
   
  Data: 02/04/2008   Autore: annamaria
  Cosa fa il commissario Prefettizio? Quali sono i suoi poteri? Che decisioni può prendere? se riassume in se Sindaco, Giunta e Consiglio approva lui il bilancio? E i lavori programmati al villaggio si faranno o si fermano? Così come il Piano di governo del territorio ( Piano regolatore) va avanti? Se ci fosse qualche persona in grado di rispondere saremmo grati. Buon lavoro comunque a tutti .
   
  Data: 02/04/2008   Autore: wikipedia
  Commissario prefettizio Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Nell'ordinamento italiano è denominato commissario prefettizio l'organo monocratico di amministrazione straordinaria del comune o della provincia previsto dall'art. 141 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Tale denominazione non è, peraltro, utilizzata dalla legge, che parla semplicemente di commissario. Il commissario è nominato a seguito dello scioglimento del consiglio comunale o provinciale con lo stesso decreto di scioglimento, adottato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, in esito ad una procedura avviata dal prefetto competente per territorio. Peraltro, iniziata la procedura ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, il consiglio e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente. Lo scioglimento del consiglio può essere disposto, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000: quando abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia (in tal caso, tuttavia, non si fa luogo alla nomina del commissario perché al sindaco o presidente subentra, fino alle nuove elezioni, il vicesindaco o vicepresidente della provincia); dimissioni del sindaco o del presidente della provincia; cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati (non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia); riduzione del consiglio, per impossibilità di surroga, alla metà dei suoi componenti; quando non sia approvato nei termini il bilancio; quando l'ente, con più di mille abitanti, sia sprovvisto dei relativi strumenti urbanistici generali e questi non siano adottati entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi (in questo caso, il decreto di scioglimento è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti). Un'altra ipotesi di scioglimento del consiglio è prevista dall'art. 143, quando emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. In questo caso lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Funzioni del commissario Il commissario, che è normalmente un funzionario della carriera prefettizia, ha il compito di amministrare l'ente fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia, da tenersi nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge; nel caso di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso, lo scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da 12 a 18 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 24 in casi eccezionali. Durante il periodo di scioglimento, il commissario esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto che lo ha nominato; normalmente unisce in sé tutti i poteri degli organi del comune o provincia: sindaco o presidente, giunta e consiglio. In virtù di tali poteri può compiere qualunque atto, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione; tuttavia, non dovendo rispondere agli elettori, difficilmente assume decisioni di portata strategica. Negli enti di maggiori dimensioni il commissario è affiancato da uno o più sub-commissari ai quali delega parte delle sue attribuzioni.
   

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